Art. 5.

      1. Il contratto di franchising può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
      2. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante deve comunque garantire all'affiliato una durata minima necessaria all'ammortamento dell'investimento e delle spese sostenute. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti.
      3. Le parti, di comune accordo, possono condizionare la durata del contratto al raggiungimento, entro un dato periodo, di determinati obiettivi economici, purché siano ragionevoli e fondati su esperienze precedenti adeguatamente documentate dall'affiliante.